Exotic Animal  WorldNote legislative

L’organizzazione della Exotic Animal World, a solo titolo di promemoria, ritiene opportuno riportare di seguito un riepilogo degli aspetti legislativi inerenti le attività che direttamente o indirettamente riguarderanno la mostra-scambio che si terrà il 12-13 giugno 2010.

ESEMPLARI ANIMALI ALLEGATO A – APPENDICE I:

Gli animali rientranti nell’Allegato A – Appendice I in vendita presso la mostra dovranno necessariamente possedere un certificato comunitario 8.3 di esenzione dai divieti di vendita (il cosiddetto “certificato giallo”) e gli esemplari dovranno essere idoneamente marcati (microchip e/o foto corrispondenti con quanto riportato nel certificato). In mancanza NON si potrà procedere a scambio a qualunque titolo. In caso di vendita o di scambio a qualsiasi titolo contestualmente all’animale si dovrà consegnare il certificato CITES.

Per la vendita a cittadino extraeuropeo la procedura prevede il rilascio di un ulteriore certificato di esportazione, da richiedersi presso il Corpo Forestale dello Stato (pertanto mettersi in contatto con il Servizio CITES di Genova).

Per gli esemplari di Testudo hermanni, graeca e marginata NON in possesso dei sopracitati requisiti NON sarà possibile lo scambio, a qualsiasi titolo e nemmeno l’esibizione per fini commerciali. Per essi dovrà essere presente la documentazione attestante la legale provenienza (che essa sia denuncia di detenzione ex art.5 Legge 150/92 e s.m.i., denuncia di cessione a titolo gratuito ante 2008, denuncia di nascita con numero di riferimento di protocollo CFS).

Per lo spostamento presso la Fiera di questi animali dovrà essere preventivamente compilata ed inviata presso il Servizio CITES Territoriale competente per territorio la scheda (Annesso 3) indicante lo spostamento temporaneo dell’animale, specificando il periodo, la destinazione e il motivo dello spostamento.

ESEMPLARI ANIMALI ALL.B – APPENDICE II:

Gli animali rientranti nell’Allegato B – Appendice II in vendita presso la mostra dovranno avere al seguito tutta la documentazione che ne attesti la legale provenienza (fatture con i richiami a licenze di import, denunce di nascita, dichiarazione di cessione) e qualunque altro documento utile a dimostrare l’origine degli animali posti in vendita.

In caso di vendita a cittadino europeo si procederà con la compilazione e la consegna sul posto di apposita dichiarazione di vendita ai fini CITES (da fac-simile) con la diretta consegna al cliente.

ESEMPLARI VEGETALI – ALL.A/ALL.B – APPENDICE I/II:

Le specie vegetali rientranti nella Convenzione di Washington CITES dovranno essere accompagnate da documentazione comprovante la legale detenzione delle stesse.

La mancanza di tale documentazione costituisce violazione delle disposizioni di cui agli art. 1-2 della Legge 150/92 come modificata dal d.lvo 275/2001 che prevede Pene detentive finanziarie e sequestro.

REGISTRO DI DETENZIONE CITES

Chi durante la fiera intraprende attività commerciali con specie animali e vegetali di All.A e All.B. deve essere in possesso del Il registro di detenzione CITES di cui al D.M. 08/01/2002. Il registro è rilasciato dal Servizio CITES Territoriale competente per territorio ove vi è la sede legale dell’impresa/ditta. Chi non ne fosse provvisto si metta pertanto in contatto con il SCT competente per territorio, che procederà al rilascio nei tempi e nei modi stabiliti.

Per le ditte straniere non si applicano le disposizioni del D.M. 08/01/2002, quindi non dovranno avere registro di detenzione.

Per ulteriori delucidazioni mettersi comunque in contatto con il Servizio CITES Territoriale di Genova che esaminerà le richieste.

Si rammenta che la violazione al disposto dal D.M. 08/02/2002 comporta sanzioni amministrative molto rilevanti.

ANIMALI PERICOLOSI

Ai sensi del D.M. 19 Aprile 1996 e del D.M. 213/2003, sono considerate pericolose le specie di cui all’allegato elenco e ne è vietata la detenzione, l’esposizione e la vendita. La mancata osservanza del suddetto divieto prevede la denuncia presso l’ Autorità Giudiziaria con conseguente sequestro PENALE degli animali ai sensi della Legge 150/92 e successive modificazioni.

IMPORT – EXPORT ANIMALI PROVENIENTI DA FUORI COMUNITA’ EUROPEA

Per le ditte extraeuropee che devono importare per la mostra gli animali e/o piante in CITES si è a disposizione per qualunque chiarimento e o dubbio. Si informa preventivamente comunque che l’autorità a cui rivolgersi per il rilascio di licenze CITES di import è il Ministero per il Commercio Estero – MINCOMES (sito internet www.mincomes.it).

LISTA SPECIE ANIMALI/VEGETALI INCLUSI IN CITES

Si informa che la lista completa ed aggiornata delle specie animali e vegetali incluse nella Convenzione di Washington CITES è riportata nel Reg. CE 407/2009, allegata alla presente pagina.

Per qualsiasi informazione sulla parte legislativa mettersi comunque in contatto con il Servizio CITES Territoriale di Genova al numero di telefono n. 0105956101 o all’email cites.genova@corpoforestale.it

Allegati:

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